Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 14.800.000 per l'esecuzione a cura dello Stato delle opere nelle linee navigabili di cui alle tabella annessa alla presente legge.
È autorizzata la spesa di L. 14.800.000 per l'esecuzione a cura dello Stato delle opere nelle linee navigabili di cui alle tabella annessa alla presente legge.