LEGGE 8 aprile 1915, n. 509
Art. 1
È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 21 luglio 1914 per il riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice, concessa con la convenzione 1° aprile 1881, approvata con legge 23 luglio 1881, n. 340 (serie 3ª).
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