LEGGE 8 aprile 1915, n. 524
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici potranno essere aggiunte all'elenco 3°, annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881, n. 333, le strade da costruirsi a cura delle provincie di Grosseto e di Pisa (limitatamente, al circondario di Volterra) che verranno riconosciute di speciale importanza anche nei riguardi della bonifica idraulica ed agraria della maremma toscana. La quota di spesa a carico dello Stato nella misura stabilita dell'art. 4 delle legge stessa, non potrà eccedere la somma di L. 3 milioni, ed ai relativi pagamenti in rate annuali di L. 300.000 sarà provveduto coi fondi del capitolo 129 dello stato di previsione delle spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio, finanziario, 1915-916 e dei capitoli, corrispondenti esercizi successivi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 aprile 1915. VITTORIO EMANUELE. CIUFFELLI - CARCANO. Visto, Il guardasigilli : ORLANDO.
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