LEGGE 23 dicembre 1915, n. 1784

Type Legge
Publication 1915-12-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; In virtù dell'autorità a Noi delegata, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 3 novembre 1913, n. 1370, portante variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-914 allo scopo di affidare al Ministero delle colonie la gestione dei fondi occorrenti per il funzionamento delle scuole in Tripolitania ed in Cirenaica. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1915. TOMASO DI SAVOIA. Salandra - Carcano. Vieto, Il guardasigilli: Orlando.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.