LEGGE 23 dicembre 1915, n. 1796
Art. 1
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; In virtù dell'autorità a Noi delegata; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Nei luoghi ove à termini dell'art. 1 della legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª), siano o possono essere istituiti depositi franchi, il ministro delle finanze, sull'avviso favorevole della Camera di commercio e del Municipio, può concedere che si effettui la rettificazione degli oli di oliva esteri in appositi stabilimenti funzionanti col regime dei depositi franchi. Le norme per l'esecuzione del servizio doganale e per l'esercizio della vigilanza saranno per ciascuno stabilimento determinate dal ministro predetto. Le spese relative al personale di dogana e della guardia di finanza destinato presso i detti stabilimenti ed ogni altra spesa inerente ai servizi doganali e di vigilanza sono a carico dei concessionari; la misura di esse sarà per ogni stabilimento determinata dallo stesso ministro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1915. TOMASO DI SAVOIA. Daneo. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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