LEGGE 2 gennaio 1916, n. 73
Art. 1
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; In virtù dell'autorità a Noi delegata; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'Amministrazione dei lavori pubblici a stipulare una convenzione, giusta l'annesso schema, con la provincia di Reggio Calabria per l'anticipata esecuzione di opere previste dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, lungo le strade provinciali nn. 95 e 221. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 gennaio 1916. TOMASO DI SAVOIA. Ciuffelli - Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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