LEGGE 30 marzo 1916, n. 356
Art. 1
Le Corti e i tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta, dei quali i primi quindici giorni servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso. Il periodo è fissato per le Corti di cassazione e pei singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, mediante decreto Ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, non che dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte, procuratori generali e presidenti dei Consigli degli ordini professionali. I magistrati, che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell'anno del periodo di riposo di quarantacinque giorni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.