LEGGE 13 aprile 1916, n. 402

Type Legge
Publication 1916-04-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

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