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LEGGE 17 aprile 1916, n. 423

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; In virtù dell'autorità a Noi delegata; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2.018.500 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per lo esercizio finanziario 1915-916, indicati nella tabella annessa alla presente legge. È approvata la variazione alla denominazione del capitolo n. 57 dello stato di previsione medesimo nel senso indicato nella tabella predetta. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 aprile 1916. TOMASO DI SAVOIA. Carcano. Visto, Il guardasigilli: Orlando.