Art. 1
È convertito in legge il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale.
È convertito in legge il R. decreto 3 settembre 1914, n. 1008, che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale.