LEGGE 26 luglio 1917, n. 1169
Art. 1
È esente dalla imposta erariale di cui all'art. 1 dell'allegato F) alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e dal dazio comunale di cui all'art. 14, lettera C) del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, il consumo di energia elettrica a scopo di riscaldamento.
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