LEGGE 28 ottobre 1917, n. 1775

Type Legge
Publication 1917-10-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; In virtù dell'autorità a Noi delegata; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La facoltà concessa al Governo del Re colla legge 26 luglio 1917, n. 1218, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-918 è prorogata sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1917. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 ottobre 1917. TOMASO DI SAVOIA. Sonnino. Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

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