LEGGE 17 febbraio 1918, n. 320
Art. 1
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; In virtù dell'autorità a Noi delegata; Noi abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406, contenente provvedimenti a favore dei danneggiati dall'alluvione del 3 settembre 1915, in provincia di Bari. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1918. TOMASO DI SAVOIA. ORLANDO - NITTI - MEDA - DARI - CIUFFELLI. Visto, Il guardasigilli: SACCHI.
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