LEGGE 21 aprile 1918, n. 553
Art. 1
TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per Volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; In virtù dell'autorità a Noi delegata; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1440, col quale l'Amministrazione provinciale di Torino è autorizzata a prelevare somme a favore di essa depositate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1908, n. 433, per provvedere alla costruzione ed arredamento di edifici pel ricovero dei mentecatti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti e di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Roma, addì 21 aprile 1918. TOMASO DI SAVOIA. Orlando - Meda - Nitti. Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
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