LEGGE 16 dicembre 1918, n. 1985
Art. 1
I cittadini, i quali avranno prestato servizio militare nell'esercito e nella marina mobilitati, saranno inscritti nelle liste elettorali ai termini dell'art. 2 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821, anche se non hanno compiuto gli anni 21, ferme restando le condizioni dagli altri articoli dalla detta legge stabilite.
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