Act 019U0426

Type Decreto Luogotenenziale
Publication 1919-03-27
State In force
Source Normattiva
articles 36
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1919

Art. 1

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 4 del Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239, che da' facolta' al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; Abbiamo decretato 27 decretiamo: E' approvato il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' e marzo 1919. TOMASO DI SAVOIA. Colosimo - Fradeletto. Visto, Il guardasigilli: Facta.

Testo unico-art. 1

TESTO UNICO delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra. Art. 1. (Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239). Ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra, il diritto al risarcimento dei danni di guerra e' riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti nel presente testo unico, ferme restando le disposizioni piu' favorevoli contenute in altre leggi. Il presente testo unico non si applica alle navi che non siano battelli da pesca, chiatte od altri gallegianti minori.

Testo unico-art. 2

Art. 2. ([Art. 2 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1918-11-16;1750~art2)). Possono esercitare le facolta' attribuite dal presente testo unico le persone fisiche o morali, che abbiano cittadinanza italiana o sudditanza coloniale. Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potra' provvedere secondo trattati da conchiudersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati. Si considerano stranieri gli enti morali e le societa' civili e commerciali, che abbiano o avevano, nel momento in e' prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri. La Commissione di cui all'art. 26 giudica, di caso in caso o con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto. ((8))

Testo unico-art. 3

Art. 3. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). E' considerato fatto di guerra, agli effetti del presente testo unico, il fatto, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.

Testo unico-art. 4

Art. 4. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). E' concessa la pensione privilegiata di guerra, con le stesse norme che regolano le pensioni ai militari invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra, e ove non abbiano diritto ad altre indennita' o pensioni: a) alla vedova ed ai patenti viventi a carico del cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, o del suddito coloniale, la cui morte sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che non sia stata la causa violenta, diretta ed immediata; b) al cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, od al suddito coloniale, la cui invalidita' sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata. Siffatto diritto alla pensione non puo' farsi valere qualora la vedova, i parenti, o l'invalido abbiano, al momento della domanda, un reddito imponibile complessivo individuale superiore a lire cinquemila annue. Agli effetti della pensione, chi al momento della domanda abbia un reddito imponibile complessivo individuale inferiore a lire cinquemila annue, ma superiore a tremila, e' equiparata al soldato; chi lo abbia inferiore a lire tremila, ma superiore a duemila, e' equiparato al caporale; chi lo abbia inferiore a lire duemila e' equiparato al sergente. Non e' dovuta alcuna indennita' se la morte o l'incapacita' si sieno verificate in occasione della prestazione di servizio militare o di altro servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona al rischio della guerra. La liquidazione delle pensioni e' fatta dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. La pensione puo' essere, all'atto della liquidazione e su richiesta dell'interessato, trasformata in capitale con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Il capitale potra' essere corrisposto in titoli del Debito pubblico.

Testo unico-art. 5

Art. 5. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). E' ammesso un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse e nelle colonie, di cose mobili od immobili in quanto sieno conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

Testo unico-art. 6

Art. 6. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). Quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione, il risarcimento per le cose mobili, salvo il disposto dell'art. 7, corrisponde alla somma occorrente per riacquistarle al momento della liquidazione delle indennita', diminuita, non oltre il quarto, dell'eventuale deprezzamento per vetusta'. Pero' per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o famigliari di lusso, il risarcimento, allorche' il valore cosi' determinato ecceda complessivamente pel singolo danneggiato lire duemila, gli sara' corrisposto soltanto per, la meta', pel quarto, pel decimo, pel ventesimo sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire duemila, lire diecimila, lire cinquantamila, lira centomila di valore. Nel caso che la prova anzidetta non sia raggiunta o il danneggiato rinunci a dare la prova del valore delle cose perdute o distrutte, il risarcimento, sara' determinato fino al 50 per cento del valore dell'immobile o porzione dell'immobile che le conteneva, valutato al prezzo corrente nel periodo post-bellico, quando siffatto valore non superi lire diecimila e fino al 40 ed al 30 per cento delle somme ulteriori eccedenti rispettivamente lire diecimila e lire cinquantamila. Quando pero' si tratti di attrezzi, di strumenti di lavoro, di macchine, di bestiame, di derrate o merci, il risarcimento potra' per le prime lire venticinquemila essere commisurato fino all'intero valore dell'immobile o porzione dell'immobile. Nel caso di perdita o distruzione parziale delle cose mobili o di loro deterioramento; sara' tenuto conto, nel determinare il risarcimento, del loro valore residuo al momento della liquidazione dell'indennita'. Lo Stato avra' sempre facolta' di attribuire, in luogo delle indennita', macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

Testo unico-art. 7

Art. 7. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). Ferme restando per i titoli smarriti le disposizioni di cui agli [articoli 32 e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1918-02-01;102~art32), poi titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, e' applicabile l'art. 56 del Codice di commercio, anche se i titoli distrutti siano di debito pubblico.

Testo unico-art. 8

Art. 8. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). ((Per la determinazione della indennita' per totale distruzione di immobili si procede nel modo seguente: a) si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetusta' avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea; b) la somma corrispondente a questo valore, si riduce dello eventuale deprezzamento per vetusta', ma non oltre la meta' del valore suddetto. In caso di parziale distruzione o del deterioramento, la somma calcolata secondo il comma a) ed il comma b) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento. Sia pel caso di totale distruzione di immobili che di parziale distruzione o deterioramento, le indennita' concordate con le parti o liquidate dalle Commissioni competenti o dall'autorita' giudiziaria, in base ai criteri innanzi dettati e per le quali sia obbligatorio il reimpiego, saranno corrisposte come all'art. 14, ultima parte. La somma corrispondente a ciascun terzo sara' all'atto del pagamento aumentata in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi di costruzione: questa misura sara' determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dai lavori pubblici d'intesa coi ministri del tesoro e delle terre liberate. Nei casi di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutta o di parte della indennita', l'aumento di cui al precedente capoverso e' escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento. Quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio destinato ad usi od abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma complessiva che comunque sara' corrisposta dallo Stato, non potra' superare le lire cinquantamila se si tratti di riparazione e lire centomila se si tratti di ricostruzione)).

Testo unico-art. 9

Art. 9. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). Con decreto dei ministri del tesoro e dell'industria, commercio o lavoro agli istituti di credito fondiario esistenti sara' data facolta' di concedere mutui ipotecari diretti ad anticipare i mezzi occorrenti per restaurare la proprieta' immobiliare nelle regioni danneggiate dalla guerra. L'ipoteca inscritta a favore dell'Istituto mutuante per garanzia di questi mutui ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che sieno osservate le cautele, da stabilirsi con lo stesso decreto, per assicurare l'impiego della somma mutuata nella predetta restaurazione. Quando il mutuo rappresenti in tutto od in parte la somma colei rispondente al deprezzamento di vetusta', di cui alle lettera b) dell'art. 8, accresciuta in conformita' della lettera c) dello stesso articolo, ovvero rappresenti la differenza tra la somma necessaria per la riparazione o la ricostruzione degli immobili contemplati nell'ultimo comma dell'articolo succitato e rispettivamente le lire cinquantamila, o le lire centomila, l'interesse per la somma o per la differenza anzidetta e nel primo quinquennio dalla stipulazione del mutuo a carico dello Stato, il quale inoltre per un periodo successivo di altri trentacinque anni, al massimo, vi concorre nella misura del 2 %. I mutui potranno essere concessi fino a tre quinti del valore attuale degli immobili ipotecati, aumentato dell'importo dell'indennita' liquidata e del deprezzamento di vetusta' ovvero nella misura di quattro quinti nel caso, di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi o di altri suoi contributi stabiliti con leggi o provvedimenti speciali. La dimostrazione del possesso legittimo degli immobili offerti in garanzia puo' anche essere fatta mediante la esibizione di un decreto di attribuzione di possesso secondo le norme dio saranno stabilite nel decreto di cui sopra.

Testo unico-art. 10

Art. 10. ([Art. 2 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art2)). Il Governo del Re e' autorizzato a concedere con decreto Reale alle Casse di risparmio del Veneto, che lo domandino, l'esercizio del credito fondiario nella regione veneta, quando esse abbiano costituito fra loro un ente speciale al quale venga assegnato un fondo di garanzia tratto dalle loro riserve, di cui l'ammontare sara' determinato con lo stesso R. decreto. Pero' le Casse di risparmio di recente costituzione potranno contribuire la rispettiva quota del fondo di garanzia con versamenti successivi del 30 per cento degli utili. Ove la Cassa di risparmio di Verona chieda di fondere suo credito fondiario col predetto ente speciale, il ministro dell'industria, commercio e lavoro e' autorizzato a decretare i provvedimenti all'uopo occorrenti. L'ente speciale sara' diviso in tre sezioni per l'esercizio rispettivamente del credito fondiario urbano, rurale e per le opere di bonifica e di irrigazione: e gli saranno applicabili le disposizioni di cui ai comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9. I mutui vorranno pagati in cartelle fondiarie, che l'ente speciale potra' emettere fino a' concorrenza di quindici volte il suddetto fondo di garanzia e della cui vendita esso potra' incaricarsi con o senza provvigione. La Cassa depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidita' degli operai, la Cassa nazionale per gli infortuni, l'Istituto nazionale per le assicurazioni e l'Istituto nazionale di credito per le cooperative, sono autorizzati all'acquisto di tali cartelle; sono pure autorizzate allo acquisto stesso le Casse di risparmio del Regno tanto collettivamente quanto individualmente. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/04/1919, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo unico-art. 11

Art. 11. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). Il risarcimento dei beni immobili e' subordinato al reimpiego da farsene con le forme e con le cautele che saranno stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico: a) nel rimettere in pristino stato gli immobili deteriorati, nel ricostruire gli edifici o le opere demolite; oppure: b) nel rimettere gli immobili deteriorati in uno stato diverso dallo stato preesistente, nel costruire edifici od opere diverse da quelle demolite o in luoghi diversi da quelli dove si trovavano, sempre pero' nel territorio della stessa regione, purche' la diversita' non rechi pregiudizio alla ricostituzione della ricchezza nelle regioni direttamente danneggiate dalla guerra. Per quanto riguarda i boschi, l'obbligo del reimpiego e' limitato alla somma occorrente per la loro ricostituzione. Rispetto agli immobili di cui nell'ultimo comma dell'art. 8, l'obbligo del reimpiego e' limitato alla somma effettivamente concessa a norma dello stesso articolo, restando facoltativo per il danneggiato contrarre il mutuo, di cui all'art. 9. Per gli esercenti di servizi pubblici, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione. L'inadempimento di questa condizione, priva il danneggiato del diritto di pretendere ogni indennita' e attribuisca allo Stato il diritto di sospendere la corresponsione della somma attribuita o di ripetere quanto abbia pagato, secondo le norme stabilito dall'anzidetto decreto.

Testo unico-art. 12

Art. 12. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). La Commissione di cui all'art. 26, puo': a) ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste al comma a) del precedente articolo, qualora esistano per cio' gravi motivi di pubblico interesse; b) escludere il reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

Testo unico-art. 13

Art. 13. ([Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;239~art1)). Allorquando abbia accertata la ricostituzione nella stessa regione di una azienda, il cui macchinario fosse stato sottratto alla possibile offesa nemica, la Commissione di cui all'art. 26 ha facolta' di concedere la rifusione della spesa effettivamente sostenuta nella misura necessaria per trasportarlo e ritrasportarlo con ferrovia od altro mezzo.

Testo unico-art. 14

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