Act 019U2205

Type
Publication 1919-11-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1919 Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 338, che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione;

Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, recante provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti;

Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173, che modifica la legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379 che demanda alla competenza degli ispettori dell'emigrazione tutte le controversie contemplate nella legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 1093, che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati e si presumono emigranti;

Visti i decreti-legge Lungotenenziali 7 novembre 1918, n. 1723, e 30 giugno 1919, n. 1185, che portano modificazioni all'ordinamento delle cariche direttive ed ispettive del Commissariato dell'emigrazione;

Ritenuta la necessita' di coordinare e di unificare in un corpo organico i provvedimenti legislativi finora in vigore sui servizi dell'emigrazione e sulla tutela degli emigranti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, della guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro, dell'agricoltura, dell'istruzione e delle poste e telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' approvato il testo che coordina i provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2

Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 novembre 1919. VITTORIO EMANUELE. Nitti - Tittoni - Tedesco - Schanzer - Mortara - Albricci - Sechi - De Vito - Ferraris - Visocchi - Baccelli - Chimienti. Visto, Il guardasigilli: Mortara.

Legge sull'emigrazione-art. 1

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE. Art. 1 ((E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un Commissariato generale al quale e' attribuita la competenza per tutto cio' che si riferisce alla emigrazione e nel quale sono concentrati i servizi ad essa attinenti. Il Commissariato generale dell'emigrazione fa parte integrante dei Ministero degli affari esteri; e' composto di un Commissario generale, di tre Commissari, di cui uno puo' ricevere le funzioni ed il titolo di vice commissario generale e del personale necessario per i servizi all'interno e all'estero, ad esso devoluti)). Il Commissario generale e' nominato con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, ed e' scelto tra gli impiegati superiori del Commissariato o di una delle Amministrazioni dello Stato. I commissari sono nominati, per incarico temporaneo, con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, e sono scelti tra gli impiegati superiori del Commissariato o, eccezionalmente, tra gli impiegati di altre Amministrazioni aventi grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione od a questo equiparato. Le norme relative alle nomine e alle promozioni degli impiegati addetti al Commissariato ed all'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari sono stabilite dal regolamento. Agli impiegati del Commissariato si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Legge sull'emigrazione-art. 2

Art. 2 E' istituito un Consiglio superiore dell'emigrazione composto: a) del commissario generale come delegato del ministro degli affari esteri; b) del direttore generale della marina mercantile; c) del direttore generale della previdenza e del lavoro; d) del direttore generale del Banco di Napoli; e) dei direttori generali di altri tre servizi di Stato aventi particolare attinenza coll'emigrazione, che saranno designati dal ministro degli affari esteri; f) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione; g) Il ministro degli affari esteri, con suo decreto, promosso, se del caso, di concerto con gli altri ministri interessati, designa le Organizzazioni economiche, le Associazioni e gli Enti che sono ammessi a partecipare, ciascuno con un delegato, alla costituzione del Consiglio superiore dell'emigrazione. Ciascun delegato sara' scelto dal ministro degli affari esteri in una terna di nomi che verranno indicati al ministro dagli Enti, Associazioni ed Organizzazioni interessate. h) di tre membri, uno dei quali dovra' essere una donna, scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato; i) di due membri scelti dal ministro competente nel seno del Comitato permanente del lavoro e della Giunta esecutiva per il collocamento e la disoccupazione. I membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui al successivo art. 65, comma secondo, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dell'emigrazione con voto deliberativo. Il regolamento determinera' le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere g) e h), come pure determinera' le modalita' per la rinnovazione del Consiglio, le indennita' dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza. Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di piu' Ministeri. Alle sedute del Consiglio il ministro degli affari esteri potra' chiamare, con voto deliberativo, uno o piu' delegati dei Ministeri interessati nelle questioni sottoposte all'esame del Consiglio. Alle sedute intervengono pure, con voto consultivo, i commissari dell'emigrazione. Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali, insieme col commissario generale, presidente, ed a due membri scelti nel proprio seno dalla Commissione parlamentare di vigilanza, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinera' pure le norme per la rinnovazione del Comitato stesso. ((7))

Legge sull'emigrazione-art. 3

Art. 3 Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde con le autorita' del Regno, coi RR. agenti all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti. Gode di franchigia postale e telegrafica per tutti gli affari attinenti ai servizi che gli sono commessi. Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Legge sull'emigrazione-art. 4

Art. 4 Il ministro degli affari esteri dovra' presentare ogni anno al Parlamento, non piu' tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, corredato dei relativi dati statistici raccolti a cura del Commissariato, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sui noli stabiliti od approvati nel corso dell'anno, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisce di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione. Questa relazione dovra' essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione. Il commissario generale puo' avere le funzioni di commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto del Regno, per cio' che concerne i servizi dell'emigrazione.

Legge sull'emigrazione-art. 5

Art. 5 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18)))

Legge sull'emigrazione-art. 6

Art. 6 Con decreto del commissario generale potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti secondo le norme fissate dal regolamento. Il Comitato e' presieduto dal pretore o, in sua mancanza, dal sindaco. Nelle provincie dove Istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Commissariato piu' conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli Istituti menzionati.

Legge sull'emigrazione-art. 7

Art. 7 Su ogni nave che trasporti emigranti con destinazione a paesi transoceanici prende imbarco un R. commissario, il quale, secondo le norme determinate dal regolamento, vigila sull'andamento del servizio sanitario e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione. I RR. commissari sono scelti, di regola, nel corpo dei medici della R. marina, in servizio attivo. I medici della R. marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato. I RR. commissari sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovra' versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto, per parte del vettore, nei viaggi, sia di andata che di ritorno, al trattamento della classe piu' elevata esistente a bordo. Alla designazione del R. commissario a bordo dei piroscafi in servizio di emigrazione sara' provveduto nei modi determinati dal regolamento. I Regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del R. commissario abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi e' obbligato a fornirgli i mezzi per il rimpatrio nella misura che verra' determinata dal regolamento.

Legge sull'emigrazione-art. 8

Art. 8 Negli Stati verso i quali si dirige l'emigrazione italiana, saranno istituiti, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro. Possono essere destinati, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, nei principali centri di emigrazione italiana, funzionari dell'emigrazione, i quali informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti, e disimpegneranno le altre attribuzioni che verranno ad essi affidate. Lo stesso incarico potra' essere conferito anche ad ufficiali consolari o ad altri funzionari dello Stato. Tanto nei porti di transito, quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura dei funzionari dell'emigrazione o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Legge sull'emigrazione-art. 9

Art. 9 L'emigrazione e' libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente. Gli iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il 18° anno di eta', gli iscritti di leva marittimi e militari del corpo R. equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del porto. I militari di prima categoria dell'esercito, che non abbiano compiuto il 28° anno di eta', potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento. E' libera l'emigrazione dei militari di terza categoria, appartenenti all'esercito e alla marina. E' pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di eta'; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro presenza al comandante del distretto. Questa notificazione sara' fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sara' stabilito dal regolamento. La facolta' di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potra' essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina. Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potra' sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la liberta', gli averi degli emigranti, o quando lo richieda la tutela degli interessi economici o morali degli emigranti.

Legge sull'emigrazione-art. 10

Art. 10 Salvo disposizioni speciali, e' considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, gia' emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove gia' precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal precedente articolo.

Legge sull'emigrazione-art. 11

Legge sull'emigrazione-art. 11 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1930, N. 1278))

Legge sull'emigrazione-art. 12

Legge sull'emigrazione-art. 12 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1930, N. 1278))

Legge sull'emigrazione-art. 13

Art. 13 Chi abbandona in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno, per dare ad essi lavoro, sara' punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie. Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sara' aumentata della meta'. L'imputato, cittadino o straniero, sara' giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se gia' fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art7) e [8 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art8).

Legge sull'emigrazione-art. 14

Legge sull'emigrazione-art. 14 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1930, N. 1278))

Legge sull'emigrazione-art. 15

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