Art. 1
Alla tariffa delle tasse sui motocicli, automobili ed autoscafi annessa all'allegato H, al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, sono rispettivamente sostituite le tariffe allegati A, B e C, alla presente legge, le quali entrano in vigore il 1° gennaio 1921. Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle nuove tariffe sono interamente devoluti all'erario dello Stato.