Art. 1
Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge il ministro dell'industria e del commercio, di concerto col Commissario generale pei consumi alimentari e pei manufatti popolari, provvederà alla liquidazione ed ella cessazione degli uffici per la carta da giornali e per la lana, cotone ed altre materie tessili dipendenti dall'ufficio temporaneo approvvigionamenti e consumi industriali istituito con decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 476.