LEGGE 8 ottobre 1920, n. 1479
Art. 1
All'art. 1° del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, modificato col decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, è sostituito il seguente: Le Casse ademprivili istituite nelle provincie di Sassari e di Cagliari assumono il nome di Casse provinciali di credito agrario; esse costituiscono Enti morali autonomi ed hanno per oggetto: 1º di fare prestiti ai proprietari, enfiteuti e conduttori di terreni, singoli o riuniti in associazione, nelle rispettive Provincie: a) per la costruzione di strade poderali, di fabbricati destinati all'alloggio dei coltivatori e delle loro famiglie, al ricovero del bestiame, alla conservazione delle scorte, dei prodotti agrari ed alla manipolazione di questi, per le spese di provvista di acqua potabile, di irrigazione e di trasformazione di coltura, per ogni altro miglioramento fondiario ed agrario in genere e per opere di colonizzazione; b) per l'affrancazione di canoni, censi e livelli e per l'acquisto di terreni necessari alla costituzione della piccola proprietà coltivatrice; c) per l'acquisto di bestiame, macchine agricole e strumenti di lavoro; d) per la conduzione dei terreni, la ordinaria coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti; 2° di fare anticipazioni ai Monti frumentari, ai Consorzi agrari ed alle Casse agrarie per gli scopi di cui alle lettere c) e d); 3° di fare anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico o privato deposito. Le Casse provinciali sono altresì autorizzate a ricevere depositi di numerario ed a scontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, ed a fare, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini loro prefissi. I mutui di cui al n. 1, lettera a), sono concessi a misura che procedono i lavori. I mutui stessi o quelli di cui alla lettera b) sono garantiti da privilegio speciale e da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, numero 4276 e 31 maggio 1903, n. 254 e sono ammortizzabili mediante semestralità costanti, in un periodo non eccedente i 30 anni. I prestiti di cui al n. 1, lettera c), godono del privilegio stabilito dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 961, ed hanno la scadenza non superiore ai cinque anni. I prestiti di cui al n 1, lettera d), godono del privilegio stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, ed hanno la scadenza al raccolto. Essi potranno essere concessi dalle Casse provinciali solo in quei Comuni nei quali manchino Enti intermedi di credito agrario. Gli stessi privilegi, di cui ai precedenti capoversi, garantiscono i prestiti fatti dai Monti frumentari, dalle Casse agrarie e dai Consorzi agrari. Quando il debitore deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto od in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art 203 del Codice penale, oltre la decadenza dal beneficio del termine ed il divieto di avvalersi della Cassa provinciale per un tempo non inferiore ai due anni. Sui mutui di cui al num. 1, lettere a) e b) è corrisposto l'interesse del due e mezzo per cento. A compensare la differenza tra il tasso ordinario e quello del due e mezzo per cento, è devoluto alle Casse provinciali il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, a termini del penultimo capoverso dell'articolo 1 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844. Sugli altri prestiti è corrisposto l'interesse che sarà fissato annualmente dal Ministero di agricoltura, intese le Casse provinciali, in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto.
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