LEGGE 7 aprile 1921, n. 450
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le anticipazioni che la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare alla Azienda termale di Salsomaggiore dall'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n 728, sono elevate da L.7.500.000 a L. 18.000.000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d''Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 aprile 1921. VITTORIO EMANUELE. Facta - Bonomi. Visto, il guardasigilli: Fera.
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