LEGGE 14 aprile 1921, n. 488

Type Legge
Publication 1921-04-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto 2 settembre 1919, n. 1627, relativo alla costituzione di un nuovo Ente denominato: «Consorzio di credito per le opere pubbliche», con le seguenti modificazioni: a) Art. 2, primo comma: «Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e le Casse di risparmio che ne facciano domanda». b) Art. 9, primo comma: «Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri dieci membri, oltre di un delegato dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione». Art. 9, secondo comma: Dopo le parole «due del Ministero dei lavori pubblici», aggiungere: «uno del Ministero dell'industria e commercio». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 aprile 1921. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Peano - Bonomi. Visto, Il guardasigilli: Fera.

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