Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1271, concernente la concessione di mutui per la esecuzione di opere idrauliche e di sistemazioni di bacini montani, con la seguente variante all'art. 4°: «Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1916, relative al pagamento dei contributi dovuti dagli interessati, sono estese alle concessioni per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e per i lavori di sistemazione dei bacini montani, ferme però restando, per quanto riguarda il corrispettivo di spese generali ed altri oneri generali dei concessionari, le disposizioni degli articoli 53 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e dall'art. 15 della legge 21 marzo 1912, n. 442». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 aprile 1921. VITTORIO EMANUELE. Peano - Bonomi - Facta. Visto, il guardasigilli: Fera.