LEGGE 3 aprile 1921, n. 600
Art. 1
Ferma la facoltà di istituire vivai di piante fruttifere, anche in Consorzio, con altre Amministrazioni, come al decreto-legge 18 febbraio 1917, n. 323, il Ministero di agricoltura incoraggerà lo sviluppo della frutticoltura nelle zone e con le iniziative, i mezzi tecnici e le modalità a ciò ritenuti adatti. L'azione potrà anche estendersi agli incoraggiamenti complementari ed indiretti, concernenti la preparazione e lo smercio del prodotto.
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