LEGGE 20 agosto 1921, n. 1178
Art. 1
Sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni di fondi da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici: a) lire 1 milione in aggiunta alle somme autorizzate con la legge 13 luglio 1910, n. 466, e col R. decreto 3 maggio 1920, n. 545 per provvedere ai lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro, di una caserma a Monteleone Calabro e alla riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate dal terremoto del 1905 nelle Provincie calabresi, nonchè alla concessione di sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti alto Stato nei Comuni danneggiati dai terremoti del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; b) lire 30 milioni in aggiunta alle somme autorizzate con Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, allegato D, 29 aprile 1915, n. 574 e 6 novembre 1919, n. 2241, art. 1, lettera a), 14 novembre 1920, n. 1657, nonchè i decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, numero 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 2250, 11 febbraio 1917, n. 262, 31 maggio 1917, numero 1028, 22 dicembre 1918, n. 2079, per provvedere alle spese ancora occorrenti in dipendenza dei danni prodotti dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo; c) lire 1.000.000 in aggiunta alle somme autorizzate coi decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 697, 7 ottobre 1917, n. 1807, 4 agosto 1918, n. 1257, nonchè col R decreto 29 gennaio 1920, numero 129, per provvedere alle ulteriori spese dipendenti dal terremoto del 26 aprile 1917 nelle provincie di Arezzo e Perugia; d) lire 15.000 000 in aggiunta alle somme autorizzate con il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e coi Regi decreti 8 luglio 1919, n. 1384, 29 gennaio 1920, n. 1299, 14 novembre 1920, n. 1657 e con la legge 8 febbraio 1921, n. 79, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti per bisogni ed opere urgenti in dipendenza dei terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 29 giugno 1919 delle provincie di Arezzo, Firenze, Forli e nel comune di Giano nell'Umbria; e) di lire 3,200,000 in aggiunta alle somme autorizzate con i decreti Reali 12 marzo 1920, n. 503 e 14 novembre 1920, n. 1657, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nei Comuni colpiti dal terremoto 10 settembre 1919; f) lire 300,000 in aggiunta al fondo autorizzato con decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2587, per le ulteriori spese occorrenti a riparare i danni cagionati dalla eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919; e lire 700,000 per opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostra, Malfe, Leni, Santa Marina; g) lire 35,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate con decreto Reale 23 settembre 1920, n. 1315, e 7 novembre 1920, n, 1641, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti la dipendenza del terremoto del 6-7 settembre 1920; h) lire 1,000,000 in aggiunta ai fondi autorizzati col R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241 (art 1, lettera c), per opere igieniche nei baraccamenti di Messina; i) lire 4,000,000 in aggiunta ai fondi autorizzati con R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241 (art. 1, lettera f), per provvedere alla costruzione di case economiche e popolari nelle zone colpite dal terremoto 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918 e 20 giugno 1919; l) lire 1,800,000 in aggiunta alle somme autorizzate con il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nei Comuni colpiti dal terremoto dei 25 ottobre 1919; m) lire 500,000 in aggiunta alle somme autorizzate con decreti Luogotenenziali 20 agosto 1916, n. 1014 e 27 agosto 1916 n. 1056 e col R. decreto 29 gennaio 1920, n. 129, per provvedere alle ulteriori spese occorrenti nelle località danneggiate dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916, nelle provincie di Pesaro e Forlì. La complessiva maggiore spesa di lire 93,500,000 sarà stanziata per lire 28,000,000 nell'esercizio 1920-921, per lire 46,500,000 nell'esercizio 1921-922 e per lira 19,000,000 nell'esercizio 1922-923.
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