LEGGE 2 aprile 1922, n. 467
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2072, col quale furono ammessi a votare nelle elezioni generali politiche, indette per il 16 novembre 1919, i militari smobilitati del R. esercito e della R. marina, ancorchè non iscritti nella lista della sezione o nell'elenco di cui all'art. 5 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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