LEGGE 9 aprile 1922, n. 481
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i RR. decreti 9 ottobre 1919, n. 1848, e 20 febbraio 1921, n. 223, riguardanti i ruoli organici della carriera della ragioneria centrale e della carriera amministrativa del Ministero della marina, nonchè quello delle ragionerie dei Regi arsenali militari marittimi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 aprile 1922. VITTORIO EMANUELE. De Vito - Peano. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
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