LEGGE 9 aprile 1922, n. 484
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari nel corpo civile insegnante della R. Accademia navale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 aprile 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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