LEGGE 2 aprile 1922, n. 515

Type Legge
Publication 1922-04-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È istituito per la durata di anni settanta un Ente autonomo con la denominazione di «Ente portuale di Messina», per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto. Art. 2 dello Stato concede all'Ente portuale di cui al precedente articolo: 1. La esecuzione delle opere di sistemazione del porto di Messina, di cui al progetto 15 agosto 1919, compilato dagli ingegneri cavalieri Giuseppe Fiorentini e Luigi Greco, per l'ammontare presunto di lire 41.300.000, delle quali L. 9.968.000 per arredamenti portuali e L. 1.532.000 per impianti, binari, condotture di acque, illuminazione ecc.; 2. La gestione per anni settanta dalla data del presente decreto: a) delle banchine e dei piazzali compresi nelle opere suddette e nell'attuale porto, cioè di tutte le aree contenute nella zona che intercede fra i cigli delle banchine del porto e il limite del piano regolatore della città, nonchè l'esercizio dei mezzi meccanici ed arredamenti relativi; È escluso però dalle aree suddette quella che dal progetto di cui al n. 1 del presente articolo risulta destinata alla costruzione della nuova cortina de porto, progettata dal comune di Messina, la quale rimane aggregata al piano regolatore della città e viene, per la parte che non sia già di sua pertinenza, ceduta al comune di Messina, con espressa facoltà di costruirvi in accrescimento del suo patrimonio, edifici ad uso del commercio e del traffico del porto. È pure esclusa l'area dalla stazione dei ferryboats e dei binarii relativi; b) delle aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale; c) dell'attuale bacino di carenaggio. L'Ente assumerà inoltre la gestione di tutte le altre aree formanti parte della zona falcata, anche per la istituzione di depositi franchi e per l'impianto di stabilimenti industriali, a sensi dell'art 410 del testo unico approvato con R. decreto 19 agosto 1917. n. 1339. Art. 3 L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di: a) un presidente nominato con R. decreto su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro; b) due funzionari dei Ministero dei lavori pubblici, uno amministrativo ed uno tecnico; c) un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile e un funzionario delle ferrovie dello Stato; d) un funzionario del Ministero del tesoro; e) un funzionario del Ministero della marina; f) due rappresentanti dell'Unione edilizia nazionale; g) un rappresentante della provincia di Messina e uno del comune di Messina; h) un rappresentante della Camera di commercio di Messina. I funzionari sono nominati dai rispettivi ministri. I rappresentanti dell'Unione edilizia Nazionale dal Consiglio di amministrazione centrale ed i rappresentanti della Provincia, del Comune e della Camera di commercio dai rispettivi Consigli anche fuori del loro seno. Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice-presidente. Le prime nomine dei componenti del Consiglio d'amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto. Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al successivo articolo. Art. 4 Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi, colle eventuali modifiche, mediante R. decreto su proposta dei ministri anzidetti. Art. 5 Su proposta del ministro dai lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un Regio commissario, per la durata di non oltre sei mesi, salvo la proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie. Art. 6 In base al progetto di massima, di cui all'art. 2, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione il programma del graduale svolgimento dei lavori. In conformità al programma approvato l'Ente dovrà presentare, successivamente, in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, il cui ammontare superi le L. 200.000. Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere tale approvazione quando importino spesa superiore di oltre L. 100,000 a quella preventivata per le rispettive opere, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati. I progetti esecutivi delle varianti di importo contenute in tali limiti saranno approvate dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente con l'intervento dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici. Art. 7 Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto l'Ente riceverà la consegna delle aree necessarie per la esecuzione dei lavori. Art. 8 L'Ente dovrà iniziare i lavori entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e darli ultimati entro otto anni dall'inizio. Su richiesta dell'Ente e per cause ad esso non impugnabili, da valutare a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, potranno essere prorogati i termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere. Art. 9 Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere o se queste non fossero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurare il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate opere sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto. Trascorsi inutilmente sei mesi dalla scadenza di detti termini la concessione potrà essere risoluta. L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che all'esecuzione delle rimanenti opere o di parte di esse, sia provveduto di ufficio, in danno dell'Ente. Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche di conto del Ministero dei lavori pubblici. Art. 10 Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nella attribuzione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto. Per la collaudazione delle singole opere, l'Ente rimetterà al Ministero stesso la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà il collaudo, eseguito il quale rimetterà gli atti all'Ente, per l'approvazione ove le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici perchè l'opera corrisponda al relativo progetto e farà procedere alla nuova visita dopo avviso dell'Ente che sia stato provveduto in conformità alle disposizioni date. Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici sentito il preventivo parere dei corpi consultivi, quando ciò che si promette si abbandona o si paga superi le L. 100,000. A formare quest'importo concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto e per l'esecuzione dello stesso contratto. Ciascuna delle opere costruite, appena collaudata, sarà consegnata alla Capitaneria di porto la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti dei quali gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2. Art. 11 Per far fronte alle spese che gli competono l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari: a) rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute dall'Ente per i lavori di cui al n. 1. articolo 2 del presente decreto, esclusi gli arredamenti portuali; b) contributo nella spesa per le opere di cui all'articolo 18, da parte degli Enti locali interessati come per legge; c) proventi di concessione di uso e di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto; d) provento di tasse portuali; e) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni alle opere date in concessione; f) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge e da qualsiasi altra causa. Art. 12 Le spese per gli arredamenti portuali sono a carico esclusivo dell'Ente. Le spese per la esecuzione delle altre opere di cui al n. 1, art. 2, con l'aggiunta dei relativi interessi 5,50 per cento decorrenti dalla data della effettiva erogazione, saranno rimborsate dallo Stato durante la costruzione mediante annualità posticipate di L. 1.500.000 ognuna comprensiva di capitale e interessi. L'importo però delle dette annualità non potrà mai superare i quattro quinti dell'ammontare dei lavori eseguiti dall'Ente secondo le risultanze dei certificati regolarmente emessi dall'ufficio del Genio civile. Ultimate tutte le opere ed eseguitone il collaudo si accerterà definitivamente la residua somma da rimborsare all'Ente che lo Stato ammortizzerà in trenta annualità posticipate comprensivo di capitale e di interessi allo stesso saggio del 5,50 per cento. Art. 13 Lo Stato potrà in ogni tempo, previo avviso di due anni, liberarsi del pagamento delle annualità non ancora scadute, versando all'Ente una somma di capitale corrispondente. Art. 14 È data facoltà all'Ente portuale di imporre o riscuotere: a) una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto e che non potrà superare lire una, per ogni tonnellata; b) una tassa sui passeggeri che imbarchino o sbarchino nel porto e che non potrà superare L. 6,4 e 1 secondo le classi, salvo l'aumento del 50 per cento per quei passeggeri che provengono o siano al di là degli stretti. Le tasse predette saranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi nell'Amministrazione doganale. Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale. Art. 15 Per la provvista di fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia e la Cassa depositi e prestiti sono autorizzate a concedere anticipazioni e mutui al tasso non superiore al normale all'Ente stesso per la esecuzione delle opere. Art. 16 Le tariffe e le condizioni per l'esercizio ed uso pubblico delle relative aree ed opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in seguito ad accordi con l'Ente concessionario. L'esercizio dell'esistente bacino di carenaggio sarà disciplinato con apposito regolamento, da approvarsi dal ministro stesso di concerto con quello della marina. Art. 17 Le banchine, piazzali e le aree di cui all'art. 2, saranno consegnati all'Ente, a sua richiesta. Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni e affitti delle aree e delle opere di cui sopra. Esso potrà procedere a nuove connessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione. Art. 18 Durante il periodo della concessione, l'Ente dovrà provvedere a sue spese: a) alla manutenzione e alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi; b) alle sostituzioni e innovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi, che non fossero più in condizione di regolare funzionamento; c) alla illuminazione delle banchine, spiazzali ed aree coperte avute in concessione. Art. 19 Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato senza alcun compenso ed in perfetto stato di manutenzione, le aree, opere ed arredamenti che gli furono consegnati a termini dell'art. 2 ed inoltre tutti gli altri che avesse costruiti durante la concessione. Art. 20 L'Ente dovrà entro il 1° trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del ministro dei lavori pubblici e di quello dell'industria, commercio e lavoro il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tatti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista di capitali, e altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti. È assolutamente vietato all'Ente, di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito. Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio saranno devoluti a costituire un fondo di riserva il cui ammontare sarà determinato dalle Amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti il fondo stesso potranno esser devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento, a diminuzione di tasse portuali o a sgravio delle quote di contributo per la manutenzione a carico degli Enti interessati. Art. 21 I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso. Art. 22 Le opere contemplate nel progetto di massima 15 agosto 1919, di cui all'art. 2, sono dichiarate di pubblica utilità. Per le relative espropriazioni, alle quali provvederà l'Ente portuale, gradualmente secondo il bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989, sul risanamento della città di Napoli. Le opere con l'approvazione dei progetti esecutivi sono dichiarate urgenti ed indifferibili, a norma dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359. Art. 23 Le controversie tra lo Stato e l'Ente, in dipendenza del presente decreto, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di arbitri, nominati uno dall'Ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, al quale spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e il lodo non sarà soggetto ad altro gravame che il ricorso in cassazione. In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Consiglio costituito come sopra. Art. 24 Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile, nonchè da qualunque altra imposta o tassa. Fino all'anno 1933, incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici e con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse o la gestione del patrimonio immobiliare. L'Ente potrà delegare un suo funzionario fra quelli appartenenti all'Amministrazione dello Stato a stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciare copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. I relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge saranno versati all'Ente. Art. 25 Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziate, a partire dell'esercizio finanziario 1920-1921, le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui all'art. 12 del presente decreto. Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, fino alla concorrenza delle somme disponibili, dopo dedotte quelle occorrenti per completamento di lavori in corso, dai fondi autorizzati per il porto di Messina dalla legge 13 luglio 1910, n. 466. Art. 26 Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente. Art. 27 Oltre le disposizioni di cui al testo unico 19 agosto 1917, n. 1933, alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie che sorgessero nell'attuale zona industriale e nella zona falcata o a quelli che ivi si ampliassero e trasformassero saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica contenute nelle leggi 8 luglio 1904, n. 350, e 12 marzo 1911, n. 258. L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette, cesserà alla fine dell'anno 1933. Art. 28 Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche e per le concessioni, la polizia e l'uso del demanio marittimo. Art. 29 II presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1922. VITTORIO EMANUELE. RICCIO - BERTONE - PEANO - DE VITO - TEOFILO ROSSI. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

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