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LEGGE 6 aprile 1922, n. 518

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2505, che sopprime la R. scuola pratica di agricoltura di Grumello del Monte (Bergamo) ed approva la convenzione con l'Ente «Scuole industriali di Bergamo», la provincia ed il comune di Bergamo per la fondazione ed il funzionamento di una scuola agraria consorziale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1922. VITTORIO EMANUELE. BERTINI - PEANO - ANILE. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.