LEGGE 9 aprile 1922, n. 522
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede una indennità di disagiata residenza al personale del Real corpo delle foreste ed a quello del Real corpo delle miniere. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 aprile 1922. VITTORIO EMANUELE. BERTINI - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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