LEGGE 30 marzo 1922, n. 543
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È ratificato il R. decreto in data 20 febbraio 1921, n. 255, inteso a regolare, per il tempo di pace, la concessione di impianti radiotelegrafici e radiotelefonici. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1922. VITTORIO EMANUELE DE VITO - DI SCALEA - FULCI - AMENDOLA - L. ROSSI. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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