Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA. Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i RR. decreti nn. 1577 e 1578 in data 15 agosto 1919, che autorizzano ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei RR. Istituti superiori di studi commerciali e nellE Regie scuole industriali e commerciali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 marzo 1922. VITTORIO EMANUELE. TEOFILO ROSSI - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.