Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in leggi il R. decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), ed il R. decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'art. 1 del R. decreto 29 maggio 1920, n. 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semi duri e duri del raccolto 1920. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - BERTINI - PEANO - BERTONE - M. FERRARIS. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.