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LEGGE 30 marzo 1922, n. 561

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni delle provincie di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto dell'aprile 1917. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 marzo 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - TEOFILO ROSSI - LUIGI ROSSI - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.