LEGGE 2 aprile 1922, n. 617
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione, RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. E convertito in legge il Regio decreto 28 marzo 1915 n. 355, relativo alla deroga dei limiti di età per gli Ufficiali di talune categorie in congedo e ad altri provvedimenti di richiamo in servizio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1922. VITTORIO EMANUELE. LANZA DI SCALEA. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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