LEGGE 14 maggio 1922, n. 645
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto 10 marzo 1921 n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo delle Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. BERTINI - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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