LEGGE 18 maggio 1922, n. 646
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine del 31 marzo 1922 indicato nell'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, è prorogato sino alla data di pubblicazione della legge «Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna», presentato al Parlamento il 23 giugno 1921, con il disegno di legge n. 742 e in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1922. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. BERTINI. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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