LEGGE 14 maggio 1922, n. 659
Art. 1
L'articolo 5, prima parte, della legge 11 luglio 1907, n. 502, si applica anche quando il suolo da espropriare, già edificatorio secondo il piano regolatore edilizio e d'ampliamento della città di Roma, sia destinato in forza di varianti all'apertura di nuove strade e piazze, eccetto il caso che si dimostri con contratto di data certa che lo stesso fu negoziato dopo l'approvazione del piano e prima della deliberazione consiliare di approvazione delle varianti. Potrà però sempre il Comune preferire di valersi per la espropriazione del disposto dell'art. 9 della legge suddetta; e solo in tal caso non verrà restituito all'attuale proprietario l'importo della tassa da esso pagata per il terreno da espropriare. Art. 2. La liquidazione dei contributi di miglioria che, secondo le norme in vigore, sono dovuti dai proprietari dei beni compresi nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, è fatta contemporaneamente alla liquidazione delle indennità di espropriazione. L'elenco delle indennità di espropriazione e dei contributi accettati o concordati col Comune sarà trasmesso al Prefetto, ai sensi degli articoli 29 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. I contributi che non furono accettati o concordati dovranno essere liquidati a cura degli stessi periti incaricati dal presidente del tribunale di determinare le indennità di espropriazione, per le quali non fu ugualmente possibile raggiungere un amichevole accordo, e dovranno risultare dalla medesima relazione peritale. Art. 3. L'ipoteca di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sarà inscritta dal Comune in base al verbale di amichevole concordazione, con il quale venne determinato il contributo di miglioria, e, in mancanza di accordo, sulla esibizione della perizia di ufficio. Art. 4. Le disposizioni contenute nel regolamento 3 ottobre 1904, n. 582, per la riscossione dei contributi dipendenti dalla attuazione del piano regolatore di Roma, restano abrogate in quanto siano in contrasto colla presente legge. Art. 5. La liquidazione dei contributi dovuti per le opere del piano regolatore, per le quali siano già state eseguite le espropriazioni, sarà fatta nei termini e nelle forme stabilite con il regolamento di cui al precedente articolo. Art. 6. Qualora nuove zone fossero aggiunte al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma, potranno essere estese alle stesse le disposizioni della presente legge e quelle della legge 11 luglio 1907, n. 502, in quanto siano applicabili. L'estensione sarà fatta con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dell'interno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. RICCIO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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