LEGGE 18 maggio 1922, n. 697
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e il R. decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. BERTINI - PEANO - ANILE. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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