LEGGE 28 maggio 1922, n. 712
Art. 1
È istituito un «Consiglio superiore aeronautico» incaricato di dar parere circa i programmi generali concernenti l'aeronautica civile, le questioni attinenti all'ordinamento generale aeronautico, al suo indirizzo tecnico scientifico e su tutti gli affari che il Governo intende sottoporre al suo esame.
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