LEGGE 19 maggio 1922, n. 780
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero per l'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per le bonifiche idrauliche ed agrarie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. Teofilo Rossi - Riccio - Bertini. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
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