LEGGE 4 maggio 1922, n. 781
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2610 che abroga il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico spettante, durante le licenze ordinarie, ai sott'ufficiali, caporali e soldati profughi o irredenti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. Facta - Scalea. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
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