LEGGE 1 giugno 1922, n. 784
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 4 novembre 1919, n. 2095, che demanda al ministro della marina di determinare la data del collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali in congedo provvisorio. Il decreto avrà vigore solo fino al 31 dicembre 1920. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. De Vito. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.