LEGGE 28 maggio 1922, n. 785
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i seguenti decreti Luogotenenziali: 1. Decreto Luogotenenziale in data 11 ottobre 1917, n. 1661, col quale è stabilito il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina. 2. Decreto Luogotenenziale in data 10 gennaio 1918, n. 74, portante modificazioni al decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661, relativo al passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina. 3. Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1918, n. 1595 che proroga i termini stabiliti negli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1661. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. De Vito - Anile - Peano. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.