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LEGGE 1 giugno 1922, n. 786

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale in data 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del corpo Reale equipaggi e a quello della categoria furieri nello stesso corpo, la cui soppressione era stata disposta dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, ed alla costituzione della categoria maestri navali. Le disposizioni relative alla istituzione dei maestri navali cessano di essere valide con l'entrata in vigore del successivo decreto 10 agosto 1919, n. 1472. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° giugno 1922. VITTORIO EMANUELE De Vito - Peano. Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.