Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del corpo R. equipaggi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.