LEGGE 1 giugno 1922, n. 791
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, con le modificazioni risultanti dal testo seguente: In tempo di pace la valutazione eccezionale del periodo d'imbarco o di comando utile all'avanzamento, stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto Luogotenenziale numero 713 del 16 maggio 1918, potrà essere applicata esclusivamente ad ufficiali rivestiti di speciali cariche non direttamente attinenti al servizio della R. marina, e che, per esigenze di diritto pubblico o di pubblica amministrazione, debbono essere afffidate a persone aventi attitudini eccezionali, limitatamente ai gradi di sotto-ammiraglio, contrammiraglio e gradi corrispondenti. Tali cariche saranno determinate, caso per caso, con decreto del ministro della marina, da registrarsi alla Corte dei conti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° giugno 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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