LEGGE 28 maggio 1922, n. 793
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto in data 30 novembre 1919, n. 2376, col quale è abrogato il decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del corpo Reale equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredenti. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 maggio 1922. VITTORIO EMANUELE. DE VITO - PEANO. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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