LEGGE 18 giugno 1922, n. 798
Art. 1
È approvata l'assegnazione di L. 30 milioni per provvedere all'esecuzione dei più urgenti lavori di stabilità nei vari fabbricati militari in tutto il territorio del Regno, ad indispensabili lavori di sistemazione degli accasermamenti compresi quelli nella Sicilia, nella Sardegna e nella Venezia Giulia; alla sistemazione di alcuni parchi di autocarri e di artiglierie e di alcuni depositi di esplosivi. L'assegnazione di cui sopra sarà inscritta per lire 7.000.000 al capitolo 39 «lavori di mantenimento, restauro e piccoli ampliamenti, miglioramenti agli immobili militari, materiale mobile e servizi speciali del Genio» della parte ordinaria dello stato di previsione della sposa del Ministero della guerra e per l'esercizio finanziario 1921-922; per lire 8 milioni al capitolo «costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc.», della parte straordinaria dello stato di previsione predetto e per lire 15.000.000 al capitolo corrispondente a quello ora detto dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1922-923.
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